D. Lgs. 626/94
D. Lgs. 626/94
Testo coordinato con le modifiche:
D.Lgs. 242/96;
D.Lgs. 359/99;
D.Lgs. 66/2000;
Legge 422/2000;
Legge 1/2002.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
TITOLO I
Capo 1
Disposizioni Generali
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli
archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con
rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse
attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4ter. Nell’ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può
delegare quelli previsti dall’art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.
ART. 2
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione
del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
h) agente: l’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
ART. 3
Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza
dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e
quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
ART. 4
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unita’ produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda
secondo le regole di cui all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo
le regole di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita’ e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente
decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da’ istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera
e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il
cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio,
nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai
modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e
d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività alle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unita’ produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unita’ produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da
parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al
presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali,
termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita’ produttive che impiegano un numero
di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17, lettera
h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano
fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari
e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con
la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
giuridico.
ART. 5
Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori durante il lavoro.
ART. 6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni
o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme
di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
ART. 7
Contratto di appalto o contratto d’opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità
tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
Capo II Servizio di prevenzione e protezione
ART. 8
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’art. 10, il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda, ovvero
dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all’azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, una o più persone
da lui dipendenti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 9, tra cui il responsabile del
servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di
prevenzione e protezione.5. L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all’interno dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all’azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell’azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei
servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
ART. 9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all’art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
ART. 10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell’allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all’art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all’art.4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda
elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di
analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
ART. 11
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all’art. 4, commi 2 e 3;
b) l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori pronto soccorso
ART. 12
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all’art.4, comma 5,
lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in
caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
ed immediato.
ART. 13
Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al
numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art.
12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell’interno, del lavoro
e della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
ART. 14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana
dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve
essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e
immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per
evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che
non abbia commesso una grave negligenza.
ART. 15
Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari
in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV Sorveglianza sanitaria
ART. 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
ART. 17
Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute
e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all’art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all’art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all’anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e
dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art.
15;
m) collabora all’attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 16, comma 2, esprima
un giudizio sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza.
Capo V
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
ART. 18
Rappresentante per la sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali, cosi` come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro
tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al
comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all’art. 22, comma 7.
ART. 19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 11;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni
e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al
documento di cui all’art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all’art. 4,
comma 5, lettera o).
ART. 20
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell’art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma
1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI
Informazione e formazione dei lavoratori
ART. 21
Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all’art. 1, comma 3.
ART. 22
Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1,
comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero
all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell’emergenza, devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle
dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII
Disposizioni concernenti la Pubblica Amministrazione
ART. 23
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro è svolta dall’unita’ sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l’attività
di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall’ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell’unita’ sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in
ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti
per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
ART. 24
Informazione, consulenza, assistenza
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell’interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l’Istituto italiano di medicina sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle
piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L’attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e
di vigilanza.
ART. 25
Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare
unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
ART. 26
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro (1)
1. L’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l’igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal
direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta
da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell’Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei
seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole,
alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia
nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d’azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All’inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali
determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell’università e
degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni.”.
2. L’art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 394 (Compiti della commissione). - 1. La commissione consultiva permanente ha il compito
di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di
lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE
da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 48 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall’art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell’esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai
sensi dell’art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le
modalità di cui all’art. 402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle
commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l’espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini
e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare
sopralluoghi.”.
3. L’art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è soppresso.
ART. 27
Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza Stato - regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono
individuati criteri generali relativi all’individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNICEM.
ART. 28
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;
c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
ART. 29
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L’INAIL e l’ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L’ISPESL e L’INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione
ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno
degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l’attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e
loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui
al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti
dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di
buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
ART. 30
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori
dall’area edificata dell’azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i
luoghi di lavoro sono specificate nell’allegato XI.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori
portatori di handicap
5. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima dell’1
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
ART. 31
Requisiti di sicurezza e di salute
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e
salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio
il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell’atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall’organo di
vigilanza competente per territorio.
ART. 32
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica
e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
ART. 33
Adeguamenti di norme
1. L’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati
dall’incendio o altre situazioni di emergenza.
c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto
dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di
apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio);
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere
adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti
in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima
conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso
dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da
parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle
porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare
pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti
adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall’autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di
emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse
centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso
non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza
impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme
alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di
un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto
dell’impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di
esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere
almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica
normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne
esista la impossibilita’ accertata dall’organo di vigilanza: in quest’ultimo caso sono disposte le
misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo
diverso provvedimento dell’organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima dell’1 gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di
emergenza.”.
2. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori,
almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza
minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza
minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra
26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra
nel verso dell’esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra
51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una
porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a
100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che
si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente
ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in
meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80
è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento);
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all’art. 13, comma 5, coincidono con
le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le
saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili
verso l’esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai protoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono
esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti.
10.Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
11.Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali
di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire
dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per
i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili
ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera
appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter
essere aperte, in ogni momento, dall’interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di
uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono
agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati
quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di
lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilità.
3. L’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). - 1. Le vie di circolazione,
comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in
modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di
circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul
numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i
pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte,
portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere
dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle
zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare
buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed
il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la
normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone
devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.”.
4. L’intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituita dalla seguente:
Titolo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.
1. L’art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 6. (Altezza, cubatura e superficie). 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell’articolo 33, sono i
seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m 3;
b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi.
3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o
delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano
adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente
articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si
svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.”
6. L’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). - 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si`
che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario
per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono
funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute
dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.”.
7. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 11 (Temperatura dei locali). - 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che
possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici,
delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di
questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla
difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.”.
8. L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro). - 1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessita’ delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi
di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati
in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.”.
9. L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico). - 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione,
è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi,
devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve
essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a
tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possono entrare in contatto con le pareti, né essere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel
caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, tale
altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti
qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo
da non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di
dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro
nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso.
9. L’accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato
soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti
dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le
banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna
estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono
cadere.
13 bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione principali sul terreno
dell’impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle
banchine di carico”.
10. L’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 14 (Locali di riposo). - 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a
causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in
analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e
sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro
gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di
riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa
soggiornarvi durante l’interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori
lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori
contro gli inconvenienti del fumo.
6. L’organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia
modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale
esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione
distesa e in condizioni appropriate.”.
11. L’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
“Art. 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario). - 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi
devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di
lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in
altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi
i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni
turni prestabiliti e concordati nell’ambito dell’orario di lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini
ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda
e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di
cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.”.
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono
sostituiti dai seguenti:
“Art. 37 (Docce e lavabi).
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata
degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi). -
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli
spogliatoi, delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di
mezzi detergenti e per asciugarsi .
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a
causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso
in numero non superiore a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi”.
13. L’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
“Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni). -
1. I posti di lavoro e di
passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in
dipendenza dell’attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele
adeguate.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od
occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all’art. 8, commi 1,2,3,4,5,6,7,8, sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa,
nonché alle banchine di carico (1).
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all’art. 8, commi 1,2,3,4,5,6,7,8,
si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all’aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando
la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per
quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere
soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.”.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
ART. 34
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso.
ART. 35
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.2. Il datore di lavoro
attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore
di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l’uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all’uso progettato dell’attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all’art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o
estratte in modo sicuro.
4-bis.Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona
di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante
lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
4-ter.Il datore di lavoro provvede affinché nell’uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo
e della configurazione dell’imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all’utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l’uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche’ due o piu’ attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature
di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonche’ adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o piu’ attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d’uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell’alimentazione di energia, siano
prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non
devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l’accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche’ le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo cosi’ i lavoratori a rischi, l’utilizzazione all’aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano
adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinche’ le attrezzature
di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di
assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell’autorita’ di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall’ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell’attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante
l’esecuzione dell’ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono
utilizzate.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato
in maniera specifica per svolgere tali compiti.
ART. 36
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse
applicabili.
2.Le modalita’ e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a
quello in base al quale l’attrezzatura e’ stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
stabilisce modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell’attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza.”.
5. Nell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Qualora i mezzi di cui al comma 2 svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben
visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.”.
6. Nell’art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma
2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l’aggiornamento di questo libretto.”.
7. Nell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2
sono aggiunti, in fine, il seguente comma:
“Un’attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere
munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un’attrezzatura di lavoro
che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere,
deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente a tali pericoli.”.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis.Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla
data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l’attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni
del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non
comportino modifiche delle modalita’ di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto decreto.
ART. 37
Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d’uso necessaria in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi’ a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante
l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche’ sui cambiamenti di
tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
ART. 38
Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata
sull’uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
ART. 39
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
ART. 40
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
ART. 41
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
ART. 42
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
ART. 43
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso di cui all’art. 45, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal
decreto di cui all’art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
ART. 44
Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla
formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
ART. 45
Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di
quanto previsto all’art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della
natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
ART. 46
Norma transitoria
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle
normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
ART. 47
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a
livello dorso lombare.
ART. 48
Obblighi dei datori di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale