IL SINDACATO: TUTTI A SCUOLA !
La Failms si dice preoccupata per quanto letto nel comunicato delle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm.
Il comunicato da loro redatto è frutto della loro fantasia, difatti nell’ipotesi di accordo datato 20/01/08 vi è la dicitura:
La retribuzione delle festività cadenti in giorni infrasettimanali è compresa nella normale retribuzione mensile.
Dopo esserci resi conto che non avete letto o non avete compreso quanto da voi redatto, vi forniamo pure la spiegazione.
“La festività cadente nei giorni infrasettimanali è compresa nelle 173 ore mensili”.
È davvero cosi difficile leggere e capire quanto da voi sottoscritto?
Pertanto in virtù di quanto da noi dimostrato ci risulta infondata e priva di ogni logica la voce per cui i sindacati confederali affermano che la retribuzione sarà pagata ad 8 ore, ed altresì priva di ogni logica la frase “vengono salvaguardate le condizioni di miglior favore” poiché le ore retribuite degli operai sarebbero maggiori di quelle degli impiegati. Pertanto la presente disciplina sarebbe da considerarsi nulla.
Anche se così fosse, nell’ipotesi più benevole, andremo a recuperare 1.09 (C.R.O.) con le festività cadenti dal lunedì al venerdì, moltiplicato per le 7 festività del 2009 e 2010 e le 9 festività del 2011 e 2012, sono rispettivamente pari a 7 ore e 40 minuti e 9 ore e 50 minuti.
* Nel quadriennio i lavoratori in forza al 31.12.2008 dovranno lavorare gratis oltre 14 ore, mentre va decisamente peggio ai nuovi assunti che saranno costretti per volontà del sindacato e dei padroni a lavorare gratis 58 ore e 42 minuti.
Ma la cosa grave è che parlate di condizioni di miglior favore per Fiat ed ignorate che oramai quasi tutte le aziende, o per contratti di secondo livello o per una giurisprudenza conclamata dalla cassazione (evidentemente non di vostra conoscenza), riconosce la festività che cade dal lunedì al venerdì retribuita a 8 ore come da sentenze affisse a lato.
Forse sono proprie queste sentenze che ha spinto Federmeccanica a chiedere la mensilizzazione per evitare che in futuro, i lavoratori di tutta Italia, potessero pretendere questo diritto stabilito dalla cassazione. Non sarebbe la prima volta; difatti, nel CCNL del 1994, intervenendo con la dicitura “ lo straordinario non è più da intendersi ai fine del TFR”, il lavoratore è costretto a rivendicare il diritto giuridico stabilito dalla cassazione dove obbliga le aziende all’accantonamento a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), con riferimento allo svolgimento di lavoro straordinario fino al 30 giugno 1994, anno in cui il sindacato firmò questa liberatoria, se non avessero messo quella dicitura la pretesa poteva essere avanzata per tutti gli anni di lavoro fino al giorno della pensione.
Verba volant scripta manent (le parole volano le scritte restano).
Il voler giustificare a tutti i costi un errore di valutazione, fatto dalle rispettive segreterie nazionali prima e rifatto dalle segreterie regionali poi (volto solo a confondere i lavoratori), è un atto estremamente inqualificabile ed indignitoso che merita una giusta presa di posizione da parte dei lavoratori.
25 febbraio 2008
La Failms