Informazioni Utili sulla “Riforma del TFR”
Chi è interessato dalla riforma del TFR?
La riforma del TFR, ossia l’obbligo di decidere cosa fare con le quote di TFR che matureranno dal 1° gennaio 2007 in poi, interessa solamente i lavoratori dipendenti del settore privato che attualmente accantonano TFR presso l’azienda. L’opzione non interessa, quindi, i dipendenti iscritti ad un fondo pensione e che già destinano alla previdenza complementare il 100% del TFR maturando.
Cosa succede in caso di mancata opzione (silenzio assenso)?
Se entro il 30 giugno 2007 il dipendente non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR (cosiddetto “silenzio-assenso”), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando al fondo pensione negoziale o al fondo pensione previsto dall’accordo aziendale (nel caso dei Metalmeccanici il Fondo Cometa).
In quest’ultimo caso l’accordo aziendale deve essere notificato al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più fondi pensione, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
- al fondo pensione previsto dall’accordo aziendale
- al fondo pensione al quale abbia aderito il maggior numero di dipendenti dell’azienda
- al fondo pensione gestito dall’INPS (fondo residuale)
Sei un lavoratore dipendente con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993?
Lavoratore già iscritto ad una forma pensionistica collettiva al 1° gennaio 2007 e che quindi già destina parte del TFR maturando (40%) alla previdenza complementare, potrà scegliere se:
- continuare a mantenere una quota del TFR (60%) presso l’azienda (scelta consigliata, da attuare COMPILANDO IL MODULO in distribuzione nelle prossime settimane e restituire al proprio datore di lavoro!)
- destinare l’intero TFR al fondo pensione.
Sei un lavoratore dipendente non iscritto ad una forma pensionistica collettiva al 1° gennaio 2007 e che quindi non destina ancora TFR alla previdenza complementare, potrà scegliere se:
- continuare a mantenere l’intero TFR presso l’azienda (scelta consigliata, da attuare COMPILANDO IL MODULO in distribuzione nelle prossime settimane e restituire al proprio datore di lavoro!)
- destinare la quota prevista dall’accordo o contratto collettivo ovvero l’intero TFR al fondo pensione. In assenza di accordi deve essere destinato almeno il 50% del TFR maturando
- destinare l’intero TFR maturando al fondo pensione.
Sei un lavoratore dipendente con prima occupazione successiva al 29 aprile 1993?
Lavoratore dipendente già iscritto ad una forma pensionistica collettiva al 1° gennaio 2007 e che quindi già destina il TFR maturando alla previdenza complementare non dovrà più fare alcuna scelta visto che già trasferisce l’intero TFR maturando ad un fondo pensione.
Lavoratore dipendente non iscritto ad una forma pensionistica collettiva al 1° gennaio 2007 e che quindi non destina il TFR maturando alla previdenza complementare dovrà invece scegliere se:
- continuare a mantenere l’intero TFR presso l’azienda (scelta consigliata, da attuare COMPILANDO IL MODULO in distribuzione nelle prossime settimane e restituire al proprio datore di lavoro!)
- destinare l’intero TFR maturando alla previdenza complementare.
Quale parte di TFR è interessata dalla riforma?
Con l’entrata in vigore della riforma del TFR i lavoratori dipendenti del settore privato devono scegliere la destinazione del proprio TFR che maturerà dal 1° gennaio 2007, ovvero dalla data in cui la scelta è stata comunicata al datore di lavoro, e che non è ancora stato destinato a previdenza complementare.
Il TFR già maturato fino al 1° gennaio 2007 rimane accantonato presso l’azienda e verrà liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Quali sono i termini previsti per effettuare l’opzione?
Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (oppure entro sei mesi dall’assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) i dipendenti devono optare in modo consapevole se:
- destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione oppure a un altra forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR maturando presso l’azienda (la scelta che consigliamo, da attuare COMPILANDO IL MODULO in distribuzione nelle prossime settimane e restituire al proprio datore di lavoro!)
Quali sono le conseguenze dell’opzione?
La scelta del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un’altra forma pensionistica complementare ha carattere irrevocabile.
Il lavoratore ha comunque diritto di trasferire la sua posizione presso un altro fondo pensione ovvero un’altra forma pensionistica complementare nell’ambito della sua vita lavorativa.
Se il lavoratore decide di mantenere il proprio TFR maturando presso l’azienda, la decisione non ha carattere irrevocabile e di conseguenza il lavoratore può revocare in ogni momento la propria scelta, conferendo il TFR maturando ad un fondo pensione oppure ad un’altra forma pensionistica complementare.