PER LA FAILMS L’ACCORDO DEL 19-01-2006 E’ INEFFICACE
Spett/le Federmeccanica
Spett/le Assistal
Spett/le Ministero del lavoro
Loro sedi
OGGETTO: comunicazione di non adesione all’accordo del 19/01/06 da parte della Failms-Cisal e suoi iscritti.
Il sottoscritto, Sig. Gabriele Bazzaro, in qualità di segretario generale nazionale dell’O.S. Failms-Cisal, in riferimento all’accordo del 19/01/06 avvenuto tra Federmeccanica-Assistal e Fim, Fiom e Uilm,
premette che:
- l’intera materia della dinamica salariale è stata oggetto di una completa ridefinizione con il Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, con cui le parti sociali ed il governo concordavano un nuovo ed organico assetto del sistema retributivo, impegnandosi a rendere la contrattazione collettiva in materia salariale compatibile con le politiche economiche controllando le spinte inflattive (c.d. politica dei redditi);
- ciò è stato perseguito attraverso una razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva con la fissazione di precise regole procedurali e sostanziali in materia negoziale, che prevedevano due livelli contrattuali, quello nazionale di categoria e quello aziendale.
Al primo, che qui interessa, continua ad essere attribuita la tradizionale funzione di fonte generale di regolamentazione dei rapporti di lavoro, con la previsione di un ritmo quadriennale per il rinnovo della parte normativa e di un ritmo biennale per il rinnovo della parte economica;
- con lo scadere del 31 dicembre 2004, sorgeva la necessità di rinegoziare la parte economica del CCNL stipulato il 07/5/2003 cui la Failms-Cisal aderiva, e che l’ipotesi di piattaforma votata dai lavoratori e presentata dai sindacati all’altra parte sociale, evidenziava subito un forte contrasto apparentemente per la “esosa” richiesta salariale in essa contenuta, ma certamente e perché Federmeccanica-Assistal tentavano di imporre (riuscendoci poi) di contrattare, scambiando, onde ottenere riconoscimenti su importanti istituti normativi normalmente preclusi in quella sede;
- l’ipotesi di accordo che ne seguiva (19/01/06), dopo ben 13 mesi dalla sua naturale scadenza, energicamente contestato nella parte economica e normativa dalla maggior parte dei lavoratori del settore, sottoposto a referendum sui luoghi di lavoro, dalla cui totale gestione ivi comprese le operazioni di scrutinio, sono state escluse tutte le RSU che non appartenessero alle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, stranamente diceva si a quell’accordo.
Considerato che:
- le parti sociali stipulanti detto accordo sono andate ultra petitum, nel senso che decidevano di contrattare anche e di più su istituti normativi che necessariamente non dovevano essere affrontati in quella sede;
- che l’ammissione della esistenza di una ampia potestà innovativa della contrattazione collettiva riguardo agli oggetti negoziati ai suoi livelli omogenei, costituisce un’affermazione cruciale sotto il profilo della vitalità e della efficienza normativa del metodo contrattuale: se così non fosse la contrattazione si troverebbe in una situazione di minorità rispetto alla tecnica legislativa;
- nell’ambito della libertà di innovazione contrattuale è essenziale il riferimento alla esistenza di una successione di livelli omogenei, per quanto riguarda sia i soggetti stipulanti sia l’ambito applicativo dei regolamenti collettivi. Però, il principio di una libera capacità innovativa dei contenuti negoziali dei contratti collettivi di tipo omogeneo, tuttavia non autorizza ad asserire l’esistenza di un principio di indiscriminata disponibilità ad opera della fonte collettiva delle regole da essa in precedenza sancite;
- la contrattazione resta un fenomeno tipicamente volontario, che trae la sua conclusiva legittimazione dalla spontanea adesione ai regolamenti da essa disposti da parte dei soggetti interessati: singoli lavoratori e datori di lavoro. Ove venga meno, oltre una certa soglia, l’adesione sociale agli assetti collettivi, la contrattazione si svuota, poiché non esistono rimedi giuridici che possano surrogarne la perdita di effettività.
Qualche cosa del genere è avvenuto con la conclusione dell’accordo del 19/01/06 contenente il rinnovo della parte economica del CCNL, la parte sperimentale sull’orario plurisettimanale ed il contratto sull’apprendistato;
- che il contenuto dell’ipotesi di accordo pur essendo stato energicamente contestato dalla maggioranza dei lavoratori interessati al momento della sua firma, il referendum che ne seguiva tra tutti i lavoratori sul posto di lavoro, avrebbe avuto (a dire delle O.S. Fim, Fiom e Uilm) l’85% dei consensi che, secondo l’O.S. scrivente, non corrisponde a verità e ne contesta la sua legittimità, poiché, come in premessa anticipato, la sua gestione in quasi tutti i luoghi di lavoro è stata esclusivamente delle RSU appartenenti alle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm, non altre (ivi compresa le RSU della Failms), che pure sono state elette da tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti al sindacato e costituite ai sensi dell’A.I. del 20 dicembre 1993) e che pertanto legittimamente avrebbero dovuto partecipare a tutte le operazioni fino allo scrutinio finale, se non altro per rendere più credibile lo stesso risultato agli occhi dei lavoratori tutti;
- che il descritto metodo, adottato in tutte le altre realtà produttive interessate al suddetto contratto, ha portato ad un’aberrazione dell’istituto stesso, poiché ben si comprende come le OO.SS. Fiom Fim e Uilm con i loro iscritti, che sono una minoranza rispetto a tutti gli altri lavoratori del settore, hanno tentato di imporre (pare, riuscendoci) una loro volontà che non rispecchia quella di altre OO.SS. e dei restanti lavoratori, che sono la maggioranza;
- che le parti stipulanti hanno voluto in tutti i modi far passare la loro indiscriminata disponibilità a trattare anche contro regole da loro stesse in precedenza stabilite, e su quanto non chiesto dai lavoratori con la piattaforma rivendicativa, traendo la conclusiva legittimazione con l’adesione ex post dei lavoratori con lo strumento dello pseudo referendum (in specie);
- che la Failms-Cisal a suo tempo aderì al CCNL di categoria stipulato in data 07/5/2003 da Federmeccanica-Assistal e Fim-Cisl, Uilm-Uil, poiché con il quale le parti stipulanti si impegnavano ad assumere come proprio lo spirito del Protocollo del 23/7/1993, così come in premessa del CCNL e di realizzarne gli assetti contrattuali da questo indicati;
- che, invece, con la stipula dell’accordo del 19/01/06, le parti di questo venivano meno al suindicato impegno, andando anche oltre il mandato ricevuto dai lavoratori nonché da come ripartiti i due momenti rivendicativi nazionali (parte normativa: ogni quattro anni, parte economica: ogni due anni), accettando di comune accordo di trattare su istituti normativi: orario plurisettimanale ed apprendistato, violando il Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993 e lo spirito dello stesso cui le parti si erano prefisse di perseguire espressamente come, da ultimo, in premessa del CCNL del 07/5/03, sulle cui basi è stata data l’adesione al detto CCNL da parte della Failms-Cisal.
Tutto ciò premesso e considerato,
l’O.S. Failms-Cisal, in persona del sottoscritto segretario generale in qualità,
comunica
alle Associazioni in indirizzo:
- la denuncia della invalidità del referendum, che avrebbe legittimato l’accordo in oggetto su istituti ultra petitum e contro il Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, per la impossibilità di seguirne la sua regolarità ivi compresa la verifica del suo esito finale, attesa la esclusione da quasi tutte le apposite commissioni referendarie delle RSU della Failms;
- conseguentemente, posta la illegittimità dell’accordo del 19/01/06, lo stesso è da ritenersi inefficace, nella parte che regolamenta gli istituti normativi, nei confronti della medesima O.S. e dei suoi iscritti, mentre si conferma l’adesione al CCNL di categoria del 07/5/2003, in quanto ci si crede e si continua a fa proprio lo spirito del Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, nella sua globalità.
Distinti saluti.
lì 03/3/2006
Segretario generale nazionale Failms-Cisal
Gabriele Bazzaro