Statuto Failms
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPI – ASSOCIATI – ORGANI
Art. 1
E’ costituita, la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici e Servizi FAILMS/CISAL, con sede legale in Venezia presso la sua Segreteria Generale.
Art. 2
Possono aderire alla FAILMS/CISAL, tutti i lavoratori che operano nello specifico settore, o in altro similare, sia individualmente, che attraverso gruppi associativi; nonche’ i lavoratori dei servizi nelle aziende metalmeccaniche.
Per i lavoratori in quiescenza è prevista deroga ad insindacabile giudizio della Segreteria Nazionale.
Art. 3
La FAILMS/CISAL è indipendente dai partiti politici e da qualsiasi altra espressione ad essi, comunque collegabile, non che ad ogni altra estranea ingerenza.
ART. 4
Sono scopi, propri, della Federazione:
a) organizzare in un unica Associazione Sindacale, i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore industria, indipendentemente da qualunque ideologia essi professino;
b) tutelare, nel campo sindacale, gli interessi professionali, economici e morali, collettivi ed individuali, di tutti i lavoratori ad essa appartenenti, con assoluta obiettivita’e liberta’da ogni vincolo, tendenza o ingerenza dei partiti politici;
c) stipulare, in nome e per conto dei propri rappresentati, accordi e convenzioni di carattere generale e particolare, che interessino la categoria, provvedendo e garantendo agli stessi ogni altra forma di tutela e assistenza;
d) apportare il proprio contributo e le proprie esperienze sindacali alla attivita’della CISAL, cui la Federazione aderisce.
e) illustrare, presso gli Organi della Confederazione, le impostazioni politiche – sindacali della Federazione, le esigenze relative alle problematiche, nell’ ambito dell’ attivita’ sindacale, insorgenti e sorte dei propri rappresentati, partecipando, cosi’ alla formazione delle scelte confederali, in ordine ai problemi di politica sociale ed economica del Paese, per la realizzazione delle aspirazioni della categoria;
f) partecipare alla attivita’ di tutti gli Organi pubblici, o a essi equiparati, che si interessano della previdenza e della assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazionale, regionale e locale;
g) operare nel quadro dei poteri e delle normative dello Stato e delle Comunita’ extra nazionali con particolare riferimento agli Organi della Comunita’ Europea in stretto rapporto con tali Enti al fine di favorire la reciproca integrazione, secondo i principi e le linee politiche tracciate dalla CESI ( Confederazione Europea Sindacati Indipendenti ).
Art. 5
La qualifica di associato alla Federazione, si acquisisce all’atto del ritiro della tessera.
Art. 6
L’associato:
a) ha diritto all’assistenza nell’ambito dell’ attivita’ sindacale svolta dalla Federazione;
b) ha il dovere di corrispondere la quota mensile di associazione, di cooperare al fine di incrementare le adesioni per la Federazione cui esso appartiene, di osservare le disposizioni statutarie ed ogni altra delibera adottata dagli Organi direttivi, di tenere un comportamento di lealta’ secondo i principi di correttezza e buona fede, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi direttivi;
c) ha altresì il dovere di osservare le disposizioni statutarie ed i principi direttivi della Confederazione, cui la Federazione appartiene, riconoscendo sin d’ora l’efficacia vincolante, nei suoi confronti, delle deliberazioni adottate dagli Organi statutari della Confederazione.
Art. 7
Si perde la qualifica di associato:
a) per espulsione;
b) per dimissioni;
c) per morosita’.
Art. 8
Sono Organi Nazionali della Federazione:
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Segretario Generale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti ;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Sono Organi periferici della Federazione
- il Congresso Regionale e Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale;
- la Segreteria Regionale e Provinciale ;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri;
Art. 9
Le cariche sociali sono elettive.
Le decisioni di ciascun Organo della Federazione, nell’ambito della rispettiva competenza, dovranno essere prese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le decisioni adottate dagli Organi Direttivi, dovranno essere verbalizzate.
E’ facolta’ di ciascuno dei componenti, richiedere che le decisioni vengano adottate a scrutinio segreto.
TITOLO II
IL CONGRESSO
Art. 10
Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Federazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il direttivo Nazionale o il cinquanta per cento più uno degli iscritti alla Federazione.
La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso, per la sua efficacia, deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la discussione.
Sara’ cura del Consiglio Direttivo Nazionale diramare, alle Segreterie Regionali e Provinciali, l’avviso di convocazione del Congresso Nazionale sia ordinario che straordinario, contenente l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno due mesi prima della data stabilita per il Congresso.
Art. 11
Il Congresso è composto dai delegati eletti nell’ambito dei Congressi Territoriali.
La percentuale dei partecipanti sarà’ stabilita, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo Nazionale in relazione al numero degli associati, in regola con il versamento dei contributi, almeno due mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.
I Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale partecipano di diritto al Congresso se non sono delegati senza diritto di voto.
Partecipano, altresì al Congresso, con voto consultivo, i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.
Art. 12
Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la meta’ più uno degli iscritti alla Federazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati.
Art. 13
Spetta al Congresso:
a) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, nel numero di ventuno componenti;
b) eleggere il Segretario Generale;
c) eleggere il Collegio dei Sindaci;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
e) stabilire le linee programmatiche relative all’attività sindacale della Federazione;
f) modificare il tutto o in parte lo Statuto della Federazione previo voto favorevole di almeno due terzi dei delegati al Congresso.
Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale, sono vincolanti per tutti gli associati alla Federazione.
TITOLO III
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 14
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo Organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l’altro.
Esso è composto da ventuno componenti, eletti dal Congresso.
E nel caso in cui l’elezione dei predetti Consiglieri sia avvenuta con il sistema della lista unica, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, procederà a cooptare dirigenti sindacali di provata capacita’ e competenza in un numero non superiore del 25% degli eletti al Congresso fino a un massimo di sei.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria, subito dopo il Congresso ed almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, qualora si verifichi la fattispecie concreta prevista dall’art. 10, od ogni qualvolta la Segreteria Generale ne ravvisi la opportunità.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale un Segretario Confederale Cisal qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 15
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale:
a) eleggere nel proprio seno, su proposta del Segretario Generale, il Comitato Esecutivo e provvede alle sostituzioni di Componenti dimissionari o decaduti dal Consiglio Direttivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.
b) impartire direttive affinché siano attuate le delibere congressuali;
c) fissare le quote relative ai contributi mensili;
d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
e) deliberare su ogni altra materia di carattere politico-sindacale-organizzativo;
Art. 16
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sono presiedute dal Segretario Generale e da un Presidente eletto di volta in volta dal Consiglio.
Art. 17
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti, in prima convocazione ed almeno un terzo degli stessi, in seconda convocazione.
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, viene redatto apposito verbale.
TITOLO IV
LA SEGRETERIA NAZIONALE
Art. 18
La Segreteria Nazionale è composta da 3/5/7 membri, fra i quali il Segretario Generale che la presiede.
La Segreteria Nazionale attua l’azione sindacale secondo le direttive del Congresso e del Consiglio Direttivo Nazionale; essa, in caso di necessita’ e/o urgenza, assume tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale al quale dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione utile.
Delibera su qualsiasi questione che rivesta carattere di urgenza.In questo caso le delibere sono immediatamente esecutive.
Ogni componente della Segreteria Nazionale risponde del suo operato,sulla base dell’incarico affidatogli,al Segretario Generale.
Deferisce al Collegio dei Probiviri tutte le questioni disciplinari, qualora si ravvisino da parte degli iscritti comportamenti o atti contrari agli obblighi statutari.
Coordina e controlla l’attività dei settori della Federazione assicurandone la direzione unitaria; è responsabile delle relazioni industriali, promuove e cura gli indirizzi politici, organizzativi ed amministrativi della FAILMS/CISAL.
Firma gli accordi e i contratti di categoria unitamente al Segretario Generale della Federazione.
La Segreteria nomina reggenti temporanei di Federazioni Provinciali.
Art. 19
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale e processuale della Federazione.
Opera nell’ambito delle disposizioni statutarie e nel rispetto dei principi democratici.
Convoca le riunioni della Segreteria Nazionale.
Fa parte del Consiglio Nazionale della CISAL.
Partecipa al Congresso Nazionale della Federazione – ove non delegato- senza diritto al voto.
Propone ai componenti eletti del Direttivo Nazionale:
- il Segretario Vicario;
- il Responsabile Amministrativo;
E’ facoltà del Segretario Generale, nominare suoi delegati per la conclusione di negoziati Giuridici/Contrattuali; inoltre affida compiti specifici a Consiglieri Nazionali o Coordinatori di Settore purchè siano Segretari Regionali o Provinciali, ritenuti qualificati.
TITOLO V
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 20
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplementari.
I membri effettivi eleggono, al proprio interno, il Presidente.
Il Collegio dei Sindaci, ha il compito di:
a) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Direttivo Nazionale
b) controllare l’andamento amministrativo della Federazione.
Il Collegio riferisce della propria attività al Consiglio Direttivo Nazionale.
TITOLO VI
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui due supplementari.
I membri effettivi eleggono, al proprio interno, il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati e fra questi e gli Organi della Federazione.
Giudica il comportamento dei singoli iscritti in relazione ad eventuali violazioni degli obblighi legali e statutari, di cui gli stessi si siano resi responsabili.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, è ammesso il ricorso alla Segreteria Nazionale entro tre mesi dalla notifica della decisione stessa.
TITOLO VII
COORDINAMENTI NAZIONALI, REGIONALI ED INTERREGIONALI
Art. 22
I Coordinamenti Nazionali sono organismi della FAILMS/ CISAL che agiscono in stretta collaborazione con il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale
Ad essi sono demandati lo studio e l’elaborazione della programmazione della politica sindacale concernente singoli settori omogenei del settore industriale privato e/o a PP. SS.
Tali organismi potranno agire a livello nazionale, regionale e territoriale.
TITOLO VIII
ORGANI PERIFERICI
Art. 23
Sono organi periferici della federazione:
a) il Congresso Regionale e Provinciale;
b) il Consiglio Direttivo Regionale/Provinciale;
c) la Segreteria Regionale/Provinciale ;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri;
Art. 24
Tali Organi territoriali, limitatamente alla loro attività nel rispettivo territorio delle Regioni e Provincia, hanno gli stessi poteri previsti per gli Organi Nazionali.
Art. 25
Spetta al Congresso Regionale/Provinciale:
a) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale fino al un massimo di componenti, pari al numero di province presenti nella Regione o nella macro Regione, per il Territoriale fino ad un massimo di ventuno componenti;
b) eleggere il Collegio dei Sindaci;
c) eleggere il Collegio dei Probiviri.
Art. 26
Spetta al Consiglio Direttivo Regionale/ Provinciale:
a) eleggere il Segretario ;
b) impartire direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
c) deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative della Federazione;
d) approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 27
Spetta al Segretario Regionale/Provinciale proporre al direttivo , un Vice Segretario , un Segretario Amministrativo.
TITOLO IX
NORME AMMINISTRATIVE
Art. 28
L e entrate della Federazione sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi versati dagli associati;
b) dagli interessi attivi e da altre eventuali rendite;
c) da eventuali contribuzioni volontarie.
Art. 29
Le uscite sono costituite:
a) dalle spese di organizzazione e di amministrazione ( stampa, propaganda, indennità di viaggio, rappresentanza, promozioni, fitti, convenzione, ecc.),
b) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti delle competenti autorità.
Tutte le altre eventuali spese, ritenute facoltative, devono avere per oggetto servizi, uffici o ad attività di interesse della Federazione.
Art. 30
L’importo delle quote sindacali mensili, per tredici mensilità, dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale che ne curerà l’amministrazione e la ripartizione.
Le quote vengono così ripartite:
- 25% alla Segreteria Nazionale;
- 75% alla Segreteria Provinciale;
Le Segreterie Provinciali provvederanno alla operatività e alla economia delle strutture Regionali.
La quota tessera relativa al numero di degli iscritti alla FAILMS/CISAL è a carico delle Segreterie Provinciali.
TITOLO X
NORME GENERALI
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della CISAL e in caso di silenzio dello stesso, alle norme generali del Codice Civile.
Tutto anche con particolare riferimento al sistema sanzionatorio nei confronti degli associati, previsto dallo Statuto della CISAL ed al relativo Regolamento.
Rimini 9/10 maggio 2003


